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ESAMI DI STATO A.A. 2018/2019


I decreti legislativi attuativi della Buona Scuola hanno certamente introdotto diverse novità, una su tutte la nuova maturità che, quando entrerà in vigore, coinvolgerà circa mezzo milione di studenti. Dal numero di prove, ai crediti scolastici, passando per Invalsi e alternanza scuola – lavoro, ecco un’anticipazione di come cambierà l’esame di Stato stando al testo del decreto legislativo 62/2017 relativo alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Alternanza Scuola Lavoro all’esame

In attesa della diretta di domani, anticipiamo che l’Alternanza diventerà di fatto oggetto di valutazione in quanto, in sede d’esame, si terrà conto anche della partecipazione alle attività, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale. Durante il colloquio orale i ragazzi dovranno poi portare ed esporre una relazione al riguardo.

Ammessi con il 6 in tutte le materie

Inizialmente il decreto prevedeva che per poter essere ammessi all’esame di maturità bastava avere la media del 6. A incidere su questa sarebbe stato anche il voto in condotta che, si sa, generalmente supera (e non di poco!) la sufficienza. Ma le polemiche su una maturità troppo facile hanno avuto la meglio. Ora servirà il sei in tutte le materie per essere ammessi all’esame di maturità ma, in via eccezionale, potrà essere contemplata anche un’insufficienza, motivata dal consiglio di classe, e di cui si terrà conto nella tabella dei crediti.

Prova Invalsi in quinta (ma non in sede d’esame): chi non le sostiene non sarà ammesso alla maturità

Arrivano le prove Invalsi anche per gli studenti del quinto superiore, ma ad aprile, non in sede d’esame di Stato. Il decreto, infatti  prevede, ex-novo, una funzione dell’Invalsi. Per il secondo ciclo si paventa la possibilità che dei punteggi ottenuti nelle prove Invalsi (obbligatoria per l’ammissione all’esame) non resti nullaSarebbe importante invece che restasse una traccia delle prove almeno  nel curricolo dello studente che verrà rilasciato dopo la maturità, anche se non è più previsto che possa essere  considerato dall’università (ma non è detto che quale Università non voglia farlo lo stesso).

Più crediti per tutti

Passeranno dall’essere l’attuale massimo di 25 punti, a un massimo di ben 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. Verranno assegnati in base alla media scolastica dei voti ottenuta alla fine di ognuno di questi anni nel modo illustrato nella seguente tabella.
tabella-crediti
Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
conversione-crediti

Prove d’esame: bye bye quizzone

Il nuovo esame di Stato vedrà gli studenti alle prese con sole due prove scritte e un colloquio orale. Questo sarà quindi l’ultimo anno della terza prova.

Prima prova di maturità

Come attualmente, consisterà nella redazione di un testo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato. 

Seconda prova di maturità

Avrà ancora per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio e lo scopo di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova avrà carattere pratico, tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Le materie oggetto della seconda prova saranno rese note a gennaio.

Il colloquio orale di maturità

Durante il colloquio orale la commissione proporrà al candidato di: “analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola – lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l’esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato”.

Voto d’esame: maggior peso al curriculum scolastico

Per ogni prova scritta, i commissari possono decidere di assegnare massimo 20 punti (al posto dei 15 attuali). Anche il colloquio orale potrà essere valutato con punteggio massimo di 20 (al posto dell’attuale massimo di 30 punti). Considerato che aumenta il peso dei crediti scolastici, appare chiara l’intenzione di dare maggiore importanza, in sede d’esame di Stato, al curriculum scolastico, al percorso che ogni studente ha quindi fatto negli anni,anziché all’esame in sé.

Il bonus: quando si può dare?

La commissione d’esame può poi decidere, come accade oggi, di integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti, sempre che il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 puntiun risultato complessivo nelle prove di maturità pari almeno a 50 punti.

Arriva il curriculum dello studente

A confermare il fatto che il Miur pare voglia dare più importanza al percorso di ogni studente rispetto all’esame di maturità, arriva pure il curriculum scolastico. Verrà allegato al diploma e conterrà le discipline “ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo”.

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